Formazione di base e permanente

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione

Il Mediatore Familiare, deve possedere i requisiti di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 151/2023:

Art. 3 Requisiti di onorabilita'

1. L'attivita' del mediatore familiare puo' essere esercitata
esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di onorabilita':
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui e' stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
3. E' vietato al mediatore familiare, sanzionato ai sensi dell'articolo 20, comma primo, n. 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, chiedere l'iscrizione presso l'elenco anche di altro tribunale. A tal fine il provvedimento sanzionatorio e' comunicato, senza indugio, dall'autorita' che lo ha emesso ai presidenti di tutte le corti di appello.

Art. 4 Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare

1. La professione di cui all'articolo 2 e' esercitata da coloro che, oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 5, sono in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;
b) certificazione di conformita' del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, e fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, l'attivita' di mediatore familiare e' inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attivita' di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico di cui all'articolo 5, comma 6 da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'articolo 12-quater delle medesime disposizioni di attuazione.

I Coordinatori Genitoriali devono aver conseguito una formazione di base alla "Coordinazione Genitoriale" secondo le linee guida internazionali e di categoria avendo superato con esito positivo l’esame di qualificazione professionale da sostenere al termine di un apposito corso di formazione secondo i criteri e gli standard formativi stabiliti dalla Associazione secondo le linee guida internazionali.

Formazione del coordinatore genitoriale
Riguarda:
Il processo di coordinazione genitoriale
A. Le funzioni del CG
B. I confini del processo di coordinazione genitoriale: differenze tra coordinazione genitoriale, supporto psicoeducativo genitoriale, psicoterapia, consulenza tecnica d’ufficio (CTU), altri processi di risoluzione delle controversie.
C. Linee guida per il CG:
1. Deontologia;
2. Le linee guida professionali per il coordinatore genitoriale;
3. Le linee guida internazionali sulla coordinazione genitoriale;
4. Eventuali altre linee guida per la pratica della coordinazione genitoriale;
5. Eventuali normative riferite direttamente o indirettamente alla coordinazione genitoriale.
D. La valutazione del caso e del singolo individuo per l’accesso al processo di coordinazione genitoriale:
1. Le modalità di intervento nei casi di abuso di sostanze durante il processo di coordinazione genitoriale;
2. Lo screening per la violenza intrafamiliare e/o violenza assistita e le modalità di intervento nei casi di violenza intrafamiliare e/o violenza assistita nel corso del processo di coordinazione genitoriale;
3. La violenza intrafamiliare e/o violenza assistita e il processo di coordinazione genitoriale;
4. Le segnalazioni e i rapporti del CG con l’autorità giudiziaria;
5. Il rapporto con i consulenti legali;
F. Il rinvio o l’annullamento della seduta di coordinazione genitoriale, la sospensione del processo di coordinazione genitoriale; l’invio ad altri servizi professionali/istituzionali:
1. Quando inviare le parti ai Servizi per la tutela dei minori o ad altri Servizi socioassistenziali.
G. Il trattamento dei dati professionali e dei dati personali.
H. Le potenziali fonti di conflitto di interessi del CG.
I. I bisogni specifici delle parti prive di rappresentanza legale.
L. La Convenzione Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Modulo 2: Le dinamiche familiari nella separazione e nel divorzio
A. Le dinamiche familiari e i problemi psicologici nella transizione alla separazione della famiglia:
1. Le conseguenze dell’evento separativo sugli individui e sulle dinamiche familiari e le ripercussioni nel quadro del processo di coordinazione genitoriale;
2. La teoria e la ricerca scientifica in psicologia nell’intervento con famiglie a elevata conflittualità;
3. L’influenza delle emozioni sul conflitto separativo e sulla capacità delle parti di partecipare in modo efficace al processo di coordinazione genitoriale;
4. Le impasses nella transizione alla separazione e nel processo di coordinazione e le complicazioni/implicazioni derivanti da comportamenti associati a disturbi psichici e/o di personalità;
5. La promozione della consapevolezza dei genitori circa gli effetti della loro attuale o futura partecipazione al processo di coordinazione in relazione al sistema familiare:
a. L'influenza dei nonni, di genitori acquisiti o di altre persone significative nei sistemi familiari e il processo di coordinazione genitoriale;
b. Situazioni in cui la partecipazione di altri soggetti (nonni, figli, nuovi partner, ecc.) può essere necessaria nel processo di coordinazione genitoriale.
B. I bisogni e diritti del bambino nel contesto della separazione familiare:
1. L’adattamento del bambino alla situazione separativa e le relazioni con il singolo genitore, le famiglie ricostituite, i fratelli e altri soggetti significativi nel rapporto familiare;
2. Gli stadi evolutivi dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alla separazione e alla genitorialità gestita;
3. I possibili effetti della coordinazione genitoriale sul benessere e sul comportamento del soggetto in età evolutiva;
4. Quando e come coinvolgere i minori nel processo di coordinazione genitoriale;
5. Gli indicatori di abuso, maltrattamento e trascuratezza sui minori e l’obbligo di segnalazione.
C. Il lavoro con i genitori altamente conflittuali:
1. L'influenza del conflitto e della genitorialità sul benessere del bambino;
2. Le dinamiche di schieramento e allontanamento del bambino;
3. Le esigenze del bambino e le capacità di ciascun genitore nelle situazioni anche a elevata conflittualità.
D. La gestione delle problematiche della violenza domestica:
1. Le diverse tipologie di violenza (la violenza intrafamiliare, la violenza generata dal conflitto, la violenza alimentata da potere, controllo e coercizione, la violenza di genere e la violenza generata dalla separazione, la violenza assistita);
2. I problemi specifici e i pericoli inerenti alla violenza e la necessità di stabilire procedure sicure di coordinazione genitoriale per tutti i soggetti coinvolti.
3. L'importanza di monitorare il rispetto del piano genitoriale e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di eventuali inottemperanze ai provvedimenti del Tribunale o al piano genitoriale;
4. L'impatto psicologico della violenza sullo sviluppo del bambino e dell’adolescente
E. Le tipologie di relazione genitoriale o di coparenting (cooperativa, parallela e conflittuale).
Modulo 3: Tecniche di coordinazione genitoriale e difficoltà nella pratica
A. La strutturazione del processo di coordinazione genitoriale
1. L'incontro iniziale e la preparazione delle parti per il processo;
2. La programmazione delle tempistiche e degli appuntamenti, la definizione del setting degli incontri, l’individuazione degli argomenti da discutere;
3. Come impostare e gestire la discussione, mantenere il controllo delle sedute e gestire il caso in modo adeguato;
4. La gestione degli incontri individuali e delle comunicazioni telefoniche e via mail;
5. La conservazione delle registrazioni e l'archivio della documentazione del CG.
B. Il consenso informato e i limiti del segreto professionale.
C. Il contratto e la definizione dell'onorario del CG
D. Il ruolo del piano genitoriale nel processo di coordinazione genitoriale: verifica, sviluppo, implementazione, monitoraggio ed eventuale modifica.
E. Le caratteristiche che favoriscono o compromettono l'efficacia della coordinazione, tra cui l’attitudine empatica, la costruzione di un’alleanza di lavoro, la capacità di costruire un rapporto di fiducia e un clima cooperativo, l’ascolto empatico, l’empowering delle parti, la posizione non giudicante, l’uso della comunicazione verbale e non verbale.
F. La consapevolezza dei pregiudizi personali, gli stili personali come prodotto del proprio background culturale, educativo ed esperienziale che possono influenzare il processo di coordinazione genitoriale.
G. Le tematiche socio-economiche, culturali, etniche, di lingua, età, genere, religione, orientamento sessuale o disabilità che possono emergere e/o influenzare gli stili di negoziazione delle parti o la motivazione a impegnarsi nel processo di coordinazione genitoriale.
H. Il raggiungimento di accordi tra le parti; come e quando passare ad altri processi di risoluzione dei conflitti.
I. Procedure, sentenze e processi decisionali.
J. Le tecniche di gestione di situazioni difficili.
K. I confini della coordinazione genitoriale:
1. Le procedure di sicurezza per tutti i partecipanti al processo di coordinazione genitoriale;
2. Come adattare il lavoro in materia di sicurezza ai casi che prevedono provvedimenti restrittivi o ordini di protezione;
3. Come stabilire i confini e le regole nel rapporto con i clienti.
L. Quando e come ricorrere in modo efficace a invii a esperti esterni:
1. Come assistere le parti nella scelta dei servizi esterni
2. La predisposizione di un elenco di risorse e di servizi, compresi quelli per situazioni di violenza domestica
M. L'impatto dei comportamenti di clienti ad alto conflitto sul processo di coordinazione genitoriale e sul CG e la prevenzione del burn out professionale.
N. Quando e perché il CG deve rifiutare un incarico, ritirarsi o richiedere opportuna assistenza
O. La gestione di situazioni complesse (disabilità o bisogni speciali).
Modulo 4: Le procedure di coordinazione genitoriale nei casi giudiziari di uno specifico Tribunale
A. I compiti del CG nei rapporti con il Tribunale;
B. La conoscenza e il rispetto delle qualifiche specifiche richieste dal Tribunale per il CG;
C. Le certificazioni e la supervisione (ove richiesto dai regolamenti e dalle normative);
D. Le normative in materia di diritto di famiglia e il processo di coordinazione genitoriale:
1. Le norme rilevanti per la coordinazione genitoriale;
2. La neutralità e l’imparzialità nel processo di coordinazione;
3. Le normative e gli aspetti giuridici rilevanti per il processo di coordinazione genitoriale: i trasferimenti di residenza, i regimi di affidamento, la cura del minore, le frequentazioni dei figli con ciascun genitore, i processi di separazione/divorzio, l’esercizio della responsabilità genitoriale;
4. Le normative sulla violenza domestica e i provvedimenti di protezione delle vittime.
E. Come e quando il CG deve comunicare con il Tribunale:
1. Le procedure di nomina e di revoca del CG;
2. Il provvedimento con cui viene disposto il processo di coordinazione genitoriale;
3. I vincoli deontologici in materia di segreto professionale e privacy nell’ambito del processo di coordinazione genitoriale e degli incontri individuali.
F. I protocolli del Tribunale competente in materia di coordinazione genitoriale;
G. Come lavorare con altri professionisti sul caso e promuovere la cooperazione tra coloro che si occupano della famiglia;
H. Quando e come richiedere l’intervento di un esperto qualificato e/o della rete di operatori per aiutare le parti nel processo di coordinazione genitoriale;
I. La procedura di reclamo secondo le norme e i regolamenti per la coordinazione (ove disponibili);
L. Le questioni etiche e deontologiche rilevanti nel processo di coordinazione.

Titoli di studio:
laurea, almeno triennale, in: psicologia, giurisprudenza, servizio sociale, sociologia, scienze della formazione e/o dell’educazione; oppure essere iscritto ad uno dei seguenti albi professionali: avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici, educatori professionali o similari.

Le domande di iscrizione a A.I.C.G. vengono rivolte al Consiglio Direttivo e, previa valutazione e giudizio insindacabile non motivato, sono eventualmente accolte.


L'aggiornamento professionale continuo, erogato o riconosciuto dai soggetti formatori, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie previste dalla normativa (D.M. 151/2023) e dalle Linee Guida Internazionali, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale.

Obblighi di aggiornamento

L'aggiornamento professionale continuo, erogato o riconosciuto dai soggetti formatori, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie previste dalla normativa (D.M. 151/2023) e dalle Linee Guida Internazionali, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale.

Strumenti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale

Attestati di frequenza e partecipazione a corsi di aggiornamento da inviare annualmente al Comitato Scientifico, qualora i corsi fossero organizzati direttamente dall’Associazione è sufficiente la firma di frequenza al corso.